Il contratto di apprendistato di primo livello, regolato dall’art. 43 del D.Lgs. 81/2015, è pensato per facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani attraverso un percorso formativo-professionale. Questo tipo di contratto permette ai giovani fino a 25 anni di affiancare all’attività lavorativa una formazione tecnico-pratica in azienda, parallelamente ad un programma di studio per ottenere qualifiche specifiche, come un certificato IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore) o un diploma professionale IeFP (istruzione e formazione professionale)
La durata minima del contratto è di sei mesi, e può prolungarsi fino al termine del percorso formativo intrapreso. La modalità “duale” prevede un’alternanza tra lezioni esterne, gestite da enti di formazione accreditati, e formazione interna, svolta in azienda. Questo sistema coordinato tra istituzione scolastica e impresa permette di raggiungere competenze professionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Dal punto di vista retributivo, le ore dedicate alla formazione esterna non richiedono compenso da parte del datore di lavoro, mentre per la formazione interna è prevista una retribuzione pari al 10% della paga oraria base. Le ore di lavoro effettivo, invece, possono essere retribuite con percentuali che vanno dal 50% al 70% della paga minima, a seconda del percorso e dell’anno di frequenza.
Questa combinazione di istruzione e lavoro fornisce ai giovani un’opportunità di apprendimento “sul campo”, sviluppando competenze pratiche e migliorando le prospettive di impiego una volta completato il percorso formativo.
A chi si rivolge il contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato di primo livello per l’IFTS si rivolge a persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti in possesso di diploma professionale di tecnico (o diploma di istruzione secondaria superiore, ammissione al quinto anno dei percorsi liceali o, infine, certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione)
Come funziona
Per il conseguimento del titolo di studio viene messa in pratica una modalità “duale”, alternando cioè momenti di “formazione esterna” presso un’istituzione formativa (formazione in aula/laboratorio) e momenti di “formazione interna” presso l’impresa che ha attivato il contratto.
Per “formazione esterna” si intende la formazione erogata da enti accreditati alla Regione per la formazione presso la propria struttura. Viceversa, la “formazione interna” è quella svolta all’interno dell’azienda, e nel caso dei corsi IFTS ha un monte ore pari alle ore di formazione esterna (400 ore).
Requisiti dei datori di lavoro
Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato il datore di lavoro deve possedere le seguenti capacità:
- strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche
- tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva
- formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento della formazione
Quando può essere stipulato il contratto duale
Il contratto di apprendistato può essere stipulato:
- prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo
- contestualmente all’avvio del percorso formativo
- in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di 6 mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
Documentazione per l’avvio del contratto duale
I documenti indispensabili sono:
- il Protocollo ente di formazione–impresa: propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, contiene compiti e responsabilità reciproche, relativamente all’esecuzione del piano formativo dell’apprendista
- il Piano Formativo Individuale (PFI), parte integrante del contratto di lavoro, in cui l’Istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, descrive il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello. Tale Piano può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi. Determina tra l’altro il contenuto e la durata della formazione
- la comunicazione obbligatoria di assunzione (COB)
La retribuzione dell’apprendista di primo livello
- Per le ore di formazione “esterna” cioè quelle svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- Per le ore di formazione “interna” ovvero quelle svolte in impresa è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta;
- Per le ore di lavoro la retribuzione è definita dal CCNL applicato (in apprendistato può essere fino a 2 livelli inferiore a quella dei lavoratori già qualificati).
La figura del tutor
Nei percorsi di apprendistato di primo livello il DM 12 ottobre 2015 sottolinea l’importanza della funzione tutoriale, finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa.
In particolare, ci sono due tipi di tutor, individuati nel PFI:
- Tutor formativo: assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato
- Tutor aziendale: può essere anche il datore di lavoro, favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna; gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative. In collaborazione con il tutor formativo, fornisce ogni elemento utile a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi
Verrà redatto anche un dossier individuale che darà evidenza delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del percorso formativo, delle modalità di valutazione e certificazione delle stesse.
Vantaggi del contratto di apprendistato
La combinazione dei vantaggi retributivi e fiscali fa sì che il contratto di apprendistato di primo livello sia molto più conveniente rispetto al normale contratto a tempo indeterminato.
Incentivi:
- sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell’1,31%
- cancellazione del contributo integrativo dello 0,30% per i Fondi Interprofessionali
- abolizione del contributo a carico del datore di lavoro, in caso di licenziamento dell’apprendista (cd. ticket di licenziamento)
Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro ridotta:
- per le imprese fino a 9 dipendenti: 1,5% il primo anno, 3% il secondo anno, e 5% il terzo anno
- per le imprese con più di 9 dipendenti: 5% per l’intera durata del rapporto di apprendistato
- in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato viene mantenuta un’aliquota del 10% anche per i dodici mesi successivi.
Ulteriori vantaggi:
- esclusione delle spese per la formazione dal calcolo dell’IRAP;
- esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti;
- al termine dell’apprendistato è possibile recedere dal rapporto senza giusta causa o giustificato motivo.
Limiti di assunzione
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza.
Nel dettaglio, il datore di lavoro ha, nelle assunzioni in apprendistato, i seguenti limiti di legge:
- se non ha alle dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne ha meno di 3, può assumere massimo fino a 3 apprendisti;
- se occupa fino a 9 dipendenti non può superare il limite del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate, pertanto il rapporto numerico è di 1 a 1;
- se occupa oltre 9 dipendenti può assumere apprendisti nel numero di 3 ogni 2 dipendenti qualificati o specializzati;
- se si tratta dei profili caratterizzanti la figura dell’artigiano nell’assunzione di apprendisti è soggetto ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva sull’artigianato:
– Imprese che non lavorano in serie: da 9 a 13 apprendisti;
– Imprese che lavorano in serie: da 5 a 8 apprendisti;
– Lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: da 16 a 24 apprendisti;
– Imprese di costruzioni edili: da 5 a 9 apprendisti.
Le tutele per gli apprendisti
Le tutele assicurative riconosciute agli apprendisti sono le seguenti:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Cosa succede al termine del percorso e del contratto
Dopo l’esame finale del corso sostenuto dall’apprendista, si attende la pubblicazione degli esiti, e si possono verificare le seguenti situazioni:
- prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come da articolo 42, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015
- proroga del contratto di apprendistato di primo livello, secondo i limiti stabiliti dalla norma
- trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante, come da articolo 43, comma 9, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015
Riferimenti e link utili per approfondire
- Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 8-2309 della Regione Piemonte
- Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 (art.43)
- DECRETO INTERMINISTERIALE 12 ottobre 2015 – Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 – MLPS
- Pagina dedicata all’Apprendistato duale di primo livello della Regione Piemonte
- Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali (Aggiornamento 2020) della Regione Piemonte
- Servizio InfoApprendistato della Regione Piemonte
- Pagina dedicata all’Apprendistato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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