Apprendistato di primo livello per l’IFTS 2022

L’apprendistato di primo livello per la specializzazione IFTS  è un contratto di lavoro rivolto a giovani tra i 15 e i 24 anni, contestualmente iscritti e inseriti all’interno di un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di una specializzazione IFTS e di competenze professionali. Il contratto ha una durata minima di 6 mesi e non può essere superiore a 1 anno.

Analizziamone nel dettaglio le caratteristiche e i vantaggi principali, per le aziende e per i giovani.

FINALITÀ DEL CONTRATTO

A differenza delle altre tipologie di contratto di apprendistato, professionalizzante (per la qualificazione professionale) e di alta formazione e ricerca (per acquisire un titolo terziario accademico o non accademico), la finalità di questo contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado ordinamentale, ovvero nello specifico l’acquisizione di un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

A CHI SI RIVOLGE

Il contratto di apprendistato di primo livello per l’IFTS si rivolge a persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti in possesso di diploma professionale di tecnico o diploma di istruzione secondaria superiore, ammissione al quinto anno dei percorsi liceali o, infine, certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione.

SGRAVI CONTRIBUTIVI

I datori di lavoro delle piccole imprese fino a 9 dipendenti che scelgono il contratto di apprendistato di primo livello per le assunzioni di giovani possono beneficiare di uno sgravio del 100% sul pagamento dei contributi per i primi 3 anni di contratto. La decontribuzione totale è applicata per le assunzioni effettuate nel 2022. Per gli anni successivi al terzo, è confermata l’aliquota contributiva del 10%. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è invece pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione e per il primo anno successivo alla formazione.

RETRIBUZIONE DELL’APPRENDISTA DI PRIMO LIVELLO

La retribuzione dell’apprendista è definita dal CCNL specifico e può essere:

      • fino a 2 livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto

      • stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto

    Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Restano valide le diverse previsioni dei contratti collettivi.

    REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO

    Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato il datore di lavoro deve possedere le seguenti capacità:

        • strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche

        • tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva

        • formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento della formazione

      COME FUNZIONA L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

      L’apprendistato di primo livello è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Per il conseguimento del titolo di studio viene messo in pratica un percorso formativo (il corso IFTS) che si realizza in modalità “duale”, cioè alternando momenti di “formazione esterna” presso un’istituzione formativa (formazione in aula/laboratorio) e momenti di “formazione interna” presso l’impresa che ha attivato il contratto (formazione sul lavoro).

      Per “formazione esterna” si intende la formazione erogata da enti accreditati alla Regione per la formazione presso la propria struttura. Questa formazione non può superare il 50% del monte ore complessivo del percorso IFTS.

      Viceversa, la “formazione interna” è quella svolta all’interno dell’azienda, ed ha un monte ore pari alla differenza tra le ore del percorso e le ore di formazione esterna.

      QUANDO PUÒ ESSERE STIPULATO IL CONTRATTO

      Il contratto di apprendistato può essere stipulato:

          • prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo

          • contestualmente, all’avvio del percorso formativo

          • in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di 6 mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

        DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO IFTS IN APPRENDISTATO

        I documenti indispensabili per lo svolgimento dell’apprendistato, che devono essere redatti nel corso della formazione, sono:

            • il  Protocollo formativo, propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, che contiene compiti e responsabilità dell’istituzione formativa e dell’impresa, relativamente all’esecuzione del piano formativo dell’apprendista

            • il Piano Formativo Individuale (PFI), parte integrante del contratto di lavoro, in cui l’Istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, descrive il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello. Tale Piano può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi. Determina tra l’altro il contenuto e la durata della formazione

            • il Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell’efficacia del percorso formativo mediante esame finale, compilato durante lo svolgimento la conclusione del periodo formativo in apprendistato

          I TUTOR DI APPRENDISTATO

          Nei percorsi di apprendistato di primo livello il DM 12 ottobre 2015 sottolinea l’importanza della funzione tutoriale, finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa. Si tratta in sostanza, dell’affiancamento dell’apprendista nel percorso di apprendimento e del monitoraggio del suo corretto svolgimento. In particolare, ci sono due tipi di tutor:

              • formativo: assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato

              • aziendale: può essere anche il datore di lavoro, favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna. Poi, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative. In collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi

            Tali figure sono individuate nel piano formativo individuale (PFI), rispettivamente, dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro. Entrambe garantiscono l’integrazione tra la formazione interna ed esterna. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista, secondo questo modulo. Infine, garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

            COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL CONTRATTO

            Dopo il contratto di apprendistato di primo livello, al fine di determinare il termine del periodo formativo e garantire l’accertamento ispettivo, si attende la pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista e si possono verificare le seguenti situazioni:

                • prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come da articolo 42, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015

                • proroga del contratto di apprendistato di primo livello, secondo i limiti stabiliti dalla norma

                • trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante, come da articolo 43, comma 9, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015

                • recesso dal contratto di apprendistato di primo livello, come da articolo 42 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015

              Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

              COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI RECESSO O PROSECUZIONE

              Il termine per esercitare la scelta di recesso o di prosecuzione dal contratto decorre unicamente dalla data di pubblicazione degli esiti dell’esame. L’istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l’esito dell’esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’esame finale, in modo da consentire l’eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i 5 giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

              Se alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, è possibile assumere quale “data di fine del periodo formativo”, il termine dell’anno formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali. Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa da compilare secondo questo schema, dovrà necessariamente riportare l’obbligo da parte dell’istituzione formativa di comunicare al datore di lavoro, nei termini indicati, la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale.

              RIFERIMENTI NORMATIVI

              Per verificare ed approfondire quanto sopra esposto vi invitiamo a consultare le norme seguenti:

                  • Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015

                  • Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 – MLPS

                  • Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 – MLPS

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