La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Nuovo Decreto Aiuti segna un’importante modifica nella disciplina del credito d’imposta per formazione digitale delle imprese, destinato alle aziende che puntano all’acquisizione e al consolidamento di competenze digitali dei propri dipendenti entro il 31 dicembre 2022.
Attraverso il bonus Formazione 4.0 era già infatti possibile ottenere un credito di imposta per la formazione dedicata alle competenze utili ad affrontare la Transizione Digitale, ma con il nuovo Decreto Aiuti sono state rimodulate le aliquote del credito in base ai soggetti erogatori e definito il requisito della certificazione delle competenze acquisite (da recepire con apposito decreto).
L’agevolazione sugli investimenti in formazione è riconosciuta:
- al 70% per le piccole imprese nel limite massimo di 300.000 euro
- al 50% per le medie imprese nel limite massimo di 250.000 euro
Il decreto Aiuti non modifica l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese che rimane pertanto pari al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo di 250.000 euro
Per la formazione erogata dopo il 18 maggio 2022 con modalità non rispondenti ai criteri introdotti con il Decreto Aiuti, ad esempio attraverso soggetti formatori non accreditati, le misure del credito d’imposta risulteranno ridotte al:
- 40% per le piccole imprese
- 35% per le medie imprese
Vediamo nel dettaglio il nuovo Decreto Aiuti e il credito d’imposta
Chi può accedere al credito Formazione 4.0
Tutte le imprese residenti in Italia possono accedere al credito Formazione 4.0, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ad esempio imprese che abbiano una sede di direzione, una succursale, un ufficio a patto che non sia di mera rappresentanza, un’officina o un laboratorio, un cantiere stabile, un luogo di estrazione di risorse naturali), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal sistema di determinazione del reddito adottato ai fini fiscali.
Rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
- il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la regolarità nei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l’assenza di stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
- l’assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 231/2001
Progetti formativi ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti aree:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali
L’attività formativa deve interessare uno o più degli ambiti definiti nell’Allegato A) della Legge 205 del 27/12/2017 ed in particolare:
- Vendita e marketing
- Informatica
- Tecniche e tecnologie di produzione
Sono escluse dal beneficio del credito d’imposta le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi o adeguarsi alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente e ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Quali spese sono ammissibili
Attraverso il bonus Formazione 4.0, introdotto precedentemente, era già possibile per le imprese ottenere un credito di imposta per la formazione dedicata alle competenze digitali. Tuttavia, con l’aggiornamento portato dal Nuovo Decreto Aiuti, si assiste a una rimodulazione delle aliquote del credito e alla definizione di nuovi criteri per l’accesso a tali benefici, inclusa la certificazione delle competenze acquisite.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
- costo del personale relativo ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione (nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente);
- le spese di viaggio, il materiale didattico e le forniture necessarie per erogare la formazione comprese le quote di ammortamento riferibili ai beni in uso esclusivo per la formazione.
- Le spese di alloggio, sono escluse (salvo quelle per dipendenti con disabilità);
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- costo del personale partecipante alla formazione:
- le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Tabella riepilogativa (decreto Aiuti)
Tipologia di impresa | Aliquota credito con Forte Chance | Aliquota credito con soggetto non accreditato | Limite massimo di spesa annuo |
Piccola | 70% | 40% | 300.000 € |
Media | 50% | 35% | 250.000 € |
Grande | 30% | 30% | 250.000 € |
Se i destinatari della formazione rientrano nelle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal DM La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 ottobre 2017
Benefici del Credito d’Imposta per la Formazione Digitale
Esempio
L’agevolazione sugli investimenti in formazione, ora ricalibrata dal Nuovo Decreto Aiuti, è riconosciuta in misura differenziata a seconda della dimensione aziendale, testimoniando l’impegno del governo a sostegno della formazione digitale nel tessuto imprenditoriale nazionale.
Proviamo a fare un esempio pratico.
Azienda soggetta a revisione che svolge un corso di formazione per 10 dipendenti finalizzato ad acquisire competenze in materia di Cloud Computing, rientrante nelle competenze sulle tecnologie 4.0
- Costo aziendale dei 10 dipendenti per il periodo di formazione: 26.000 €
- Spese per materiale didattico e forniture: 1.000 €
- Spese generali indirette: 3.000 €
Totale spese ammissibili: 30.000€
Totale credito con formazione svolta da soggetto accreditato: 30.000 € x 70% = 21.000 €
Tipologia di impresa | Aliquota e importo credito imposta con Forte Chance | Aliquota credito con soggetto non accreditato |
Piccola | 70% – 21.000€ | 40% – 12.000 € |
Media | 50% – 15.000 € | 35% – 10.500 € |
Grande | 30% – 9.000 € | 30% – 9.000 € |
Come certificare le spese
Le imprese non soggette a revisione devono dare evidenza delle spese effettivamente sostenute attraverso una certificazione allegata al bilancio rilasciata da un revisore dei conti o società di revisione legale. Le imprese con bilancio revisionato sono invece escluse dall’obbligo di certificazione.
Il costo del revisore nel limite massimo di 5.000 euro può essere oggetto di credito d’imposta, al pari delle spese sostenute per la formazione.
I beneficiari del credito d’imposta devono redigere e conservare:
- i registri nominativi del corso;
- una relazione illustrativa che indichi modalità e contenuti della formazione effettuata;
- la documentazione contabile e amministrativa;
Al fine di consentire le opportune azioni di monitoraggio della formazione, le imprese che si avvalgono del credito di imposta devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico una comunicazione PEC utilizzando un apposito modello approvato con Decreto Direttoriale 6 ottobre 2021
Come utilizzare il credito d’imposta Formazione 4.0
Il credito d’imposta spettante, non è cedibile e può essere esclusivamente utilizzato in compensazione attraverso F24 (codice tributo 6897) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ammissibili.
L’introduzione del Credito d’imposta formazione digitale rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che desiderano investire sulle competenze digitali dei propri dipendenti. Contatta Forte Chance per avere maggiori informazioni!