Il nuovo Accordo Stato-Regioni: novità per ASPP/RSPP

Il 07/07/2016 è stato approvato il nuovo Accordo Stato Regioni.

Per certi versi atteso e auspicato, specialmente per la revisione del percorso formativo rivolto agli ASPP/RSPP.

Ed in effetti oltre a fornire utili schematizzazioni su aspetti spesso controversi a proposito di aggiornamenti, riconoscimento della formazione pregressa, requisiti dei docenti, questo nuovo Accordo, soffermandosi sul ruolo degli RSPP all’interno dell’azienda, pone l’accento sulla necessità di una formazione manageriale che dia conoscenze tecniche ma anche progettuali e relazionali.

Come cambia la formazione di ASPP/RSPP?

Rimangono intanto invariati i requisiti iniziali per svolgere la funzione di ASPP/RSPP e cioè:

  1. titolo di studio minimo: il diploma di scuola secondaria superiore
  2. attestati di frequenza e profitto dei moduli A, B, C (salvo esoneri) per RSPP
  3. attestati di frequenza e profitto dei moduli A, B (salvo esoneri) per ASPP
  4. aggiornamento ogni 5 anni

Il modulo A, propedeutico a tutti gli altri, ha una durata di 28 ore e può essere seguito anche in e-learning. L’obiettivo di questa prima tappa è di introdurre ai concetti base della sicurezza: la normativa, il sistema di prevenzione aziendale, il sistema degli enti istituzionali pubblici, i principali rischi, l’obbligo formativo.

Il modulo C ha una durata di 24 ore, è di specializzazione per gli RSPP e consente di acquisire conoscenze gestionali e relazionali affinché gli aspetti della sicurezza possano essere incorporati  in azienda dal punto di vista gestionale, organizzativo e culturale.

Il cambiamento sostanziale apportato dal nuovo Accordo riguarda invece il modulo B, ovvero il modulo che affronta i rischi legati allo specifico settore produttivo.

Fino ad oggi, in virtù dell’Accordo Stato-Regioni del 2006, questo modulo era diversificato per contenuti e durata in base al settore Ateco, quindi, per esercitare la funzione di ASPP /RSPP  in aziende di vari settori, era necessario conseguire l’attestato di frequenza e profitto del relativo corso (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9).

Abrogando questo percorso, il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce invece un modulo B comune di 48 ore, che abilita a svolgere la funzione di ASPP/RSPP in quasi tutte le realtà produttive.

Fanno infatti eccezione quattro settori per i quali è richiesto un modulo integrativo di specializzazione, si tratta dei settori:

 Agricoltura-Pesca – modulo B-SP1 12 ore

Cave-Costruzioni – modulo B-SP2 16 ore

Sanità residenziale – modulo B-SP3 12 ore

Chimico-Petrolchimico – modulo B-SP4 16 ore

Cosa succede agli ASPP/RSPP già formati e operanti alla luce del precedente Accordo del gennaio 2006?

Nulla cambia se la funzione di ASPP/RSPP continua ad essere esercitata nel settore produttivo per il quale ci si è formati.

Se invece, si vorrà svolgere la funzione di ASPP/RSPP in altro settore produttivo, sarà necessario adeguarsi al nuovo Accordo e verificare la necessità di integrare la formazione.

Scarica la tabella di riconoscimento crediti dei moduli B. (link)

Esonero

Oltre ad alcune classi di laurea, il cui elenco è ulteriormente ampliato (qui l’elenco completo), si può ottenere l’esonero dai moduli A e B per  il possesso di un certificato universitario di superamento esami, master o corso di perfezionamento i cui contenuti siano rapportabili a quelli previsti  nell’Accordo.

Sono inoltre esonerati dai moduli A e B i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza sul lavoro per almeno 5 anni.

Aggiornamento

L’obbligo di aggiornamento del modulo B (anche per chi è esonerato) rimane quinquennale per un monte ore pari a:

  • 40h per gli RSPP
  • 20h per gli ASPP

Anche in questo caso, si consiglia di non concentrare il monte ore in coda al quinquennio ma di distribuirle lungo il periodo.

L’aggiornamento può avvenire tramite corsi in presenza, in e-learning e al 50% del monte ore per partecipazione a seminari o convegni.

Costituiscono aggiornamento ASPP/ASPP e viceversa:

  • i corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro
  • i corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza

Non costituiscono aggiornamento ASPP/ASPP  i corsi previsti dal decreto 81/08  come ad esempio corso per dirigenti, preposti, addetto antincendio, primo soccorso ecc.

Al fine di evitare sovrapposizioni di contenuti tra un percorso e l’altro, l’Allegato III elenca i crediti riconoscibili sulla formazione delle varie figure aziendali. Tabella esemplificativa aggiornamenti (link)

Per i prossimi cinque anni, la frequenza del nuovo modulo B (o del modulo comune o di specializzazione) potrà valere come aggiornamento ASPP/ASPP formati ai sensi dell’Accordo del 2006. Trascorsi i prossimi cinque anni la frequenza del modulo B non potrà più valere come aggiornamento.

Decorrenza dell’obbligo di aggiornamento

Il quinquennio decorre a partire dalla conclusione del modulo B.

Se esonerati dal modulo B, il quinquennio decorre:

  • dall’entrata in vigore del D.Lgs.81/08 e cioè dal 15 maggio 2008
  • dalla data di laurea (se avvenuta dopo il 15 maggio 2008)
Il mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento non fa decadere l’abilitazione ma la funzione potrà essere esercitata nuovamente non appena si sarà provveduto. Lo stesso vale per CSE, CSP, addetti primo soccorso e addetti all’uso di specifiche attrezzature (carrelli, PLE, trattori, pale ecc.): non decade l’abilitazione ma la possibilità di esercitare la relativa funzione.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni: novità anche per i datori di lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni fornisce anche integrazioni e modifiche sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza. Ecco una sintesi dei contenuti:

  • Il datore di lavoro che svolge il compito di RSPP, può erogare la formazione generale e specifica ai lavoratori pur non avendo i requisiti di capacità didattica previsto dal decreto interministeriale del marzo 2013. Requisiti che si applicano invece per tutti gli altri docenti.
  • Il medico competente che svolge la sua attività come dipendente di datore di lavoro è esonerato dalla formazione generale e specifica prevista per i lavoratori dall’art.37 comma 1 del decreto 81/08
  • In caso di contratti di somministrazione, la formazione dei lavoratori neo assunti in merito ai rischi e all’uso di specifiche attrezzature rimane a carico del somministratore. Il contratto di somministrazione può tuttavia attribuire questi obblighi all’utilizzatore.
  • Ampliamento della modalità e-learning alla formazione specifica dei lavoratori a rischio basso. A condizione che ci sia familiarità informatica e conoscenza linguistica. Questa formazione vale a anche per i lavoratori che al di la del settore di appartenenza, svolgono mansioni a basso rischio.

Cambiamento dell’offerta formativa ai sensi del nuovo Accordo

In via transitoria, il nuovo Accordo Stato-Regioni stabilisce che per i prossimi 12 mesi potranno essere attivati corsi di formazione per ASPP/RSPP secondo i percorsi definiti dall’Accordo del 2006.

Forte Chance Piemonte ha aggiornato il catalogo corsi sicurezza nel rispetto del nuovo Accordo Stato Regioni, pur mantenendo disponibili, per i prossimi 12 mesi, i moduli B previsti dal precedente Accordo.

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