Con l’Accordo Stato-Regioni 2025 cambia radicalmente il quadro della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ecco i principali aggiornamenti obbligatori:
Novità Generali
L’Accordo Stato-Regioni 2025 non è un semplice aggiornamento, ma una revisione sostanziale della formazione obbligatoria in azienda. Vengono introdotte regole più stringenti su tempi, contenuti e tracciabilità, imponendo nuovi standard di qualità per chi si occupa di salute e sicurezza sul lavoro.
- Formazione obbligatoria completata prima dell’inizio attività lavorativa (abolita la deroga dei 60 giorni);
- Predisposizione del Fascicolo del corso: progetto formativo, registri presenze, verbali delle verifiche e test di apprendimento conservati per 10 anni;
- Obbligo di verifica continua dell’efficacia della formazione anche durante l’attività lavorativa;
- Periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento (entro 24 maggio 2026);
- Clausola di salvaguardia per normative regionali più favorevoli.
Soggetti autorizzati a erogare la formazione
Non tutti possono più improvvisarsi enti formatori. L’Accordo 2025 stabilisce con precisione chi può progettare ed erogare corsi validi, tutelando aziende e lavoratori attraverso criteri rigorosi.
- Regioni e Province autonome;
- INAIL;
- Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- Università pubbliche e private;
- Organismi paritetici;
- Associazioni sindacali rappresentative;
- Enti di formazione accreditati regionalmente;
- Aziende, esclusivamente per i propri lavoratori, dotate di strutture e sistemi conformi.
Requisiti tecnici per i soggetti formatori:
- Sedi idonee e attrezzate;
- Personale amministrativo e didattico adeguato;
- Sistemi digitali di tracciamento;
- Registro presenze cartaceo o elettronico;
- Documentazione conservata per almeno 10 anni.
Requisiti dei formatori
La qualità della formazione dipende, prima di tutto, dalla competenza dei docenti. Il nuovo Accordo impone requisiti più severi, per garantire che ogni formatore sia qualificato tanto sul piano tecnico quanto su quello didattico.
- Esperienza professionale: 3 anni nel settore o 1 anno con laurea coerente;
- Formazione in didattica per adulti di almeno 24 ore;
- Aggiornamento: minimo 8 ore ogni 2 anni;
- Verifica periodica delle competenze tramite audit o controlli interni;
- Tracciabilità della documentazione formativa e curriculare.
Metodologie didattiche
Superare la vecchia lezione frontale: è questo il mantra del nuovo Accordo. Le metodologie attive diventano centrali per una formazione realmente efficace, capace di coinvolgere e responsabilizzare i partecipanti.
- Obbligo di integrare la lezione frontale con metodologie attive: studi di caso, role play, problem solving;
- Analisi di casi aziendali obbligatoria;
- E-learning ammesso per moduli teorici, vietato per esercitazioni pratiche e preposti.
Modalità di erogazione
Videoconferenze e piattaforme digitali diventano strumenti imprescindibili, ma con regole ben definite. La formazione a distanza è consentita solo se rispetta standard elevati di tracciabilità e interazione.
- Videoconferenza sincrona equiparata alla presenza se:
- Interazione costante docente/discenti;
- Verifica continua dell’identità;
- Log di accesso e registrazioni delle sessioni conservabili;
- E-learning ammesso per i moduli teorici.
Tracciabilità e documentazione
Non basta più formare: bisogna poterlo dimostrare. L’Accordo introduce obblighi precisi sulla gestione e conservazione della documentazione, trasformando il registro presenze in un vero strumento di compliance.
- Registro presenze firmato o con autenticazione digitale (firma elettronica avanzata, OTP);
- Log di accesso conservati 10 anni;
- Codice identificativo univoco su ciascun attestato;
- Registrazioni disponibili per ispezioni.
Tabella comparativa Accordo 2011 vs Accordo 2025
Per orientarsi nel cambiamento è utile un confronto diretto tra i vecchi e i nuovi obblighi formativi: durata dei corsi, modalità consentite e aggiornamenti a confronto.
Figura/Formazione | Durata 2011 | Durata 2025 | Modalità 2011 | Modalità 2025 | Aggiornamento 2011 | Aggiornamento 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lavoratori – Generale | 4h | 4h | Anche e-learning | E-learning ammesso | 6h ogni 5 anni | Invariato |
Lavoratori – Specifica (Basso) | 4h | 4h | Anche e-learning | E-learning ammesso | 6h ogni 5 anni | Invariato |
Lavoratori – Specifica (Medio) | 8h | 8h | Presenza/videoconf. | Idem | 6h ogni 5 anni | Invariato |
Lavoratori – Specifica (Alto) | 12h | 12h | Solo presenza | Presenza/videoconf. | 6h ogni 5 anni | Invariato |
Preposti | 8h (5+3 esercit.) | 12h | Solo presenza | Solo presenza/videoconf. | 6h ogni 5 anni | 6h ogni 2 anni |
Dirigenti | 16h | 12h (+6h cantieri) | Presenza/e-learning | Tutte consentite | 6h ogni 5 anni | Invariato |
Datori di lavoro RSPP | 16-48h | 8h base + 12-16h integrativi | Solo presenza | Presenza/videoconf. | 6h ogni 5 anni | 8h ogni 5 anni |
RSPP/ASPP | 28h (A), 48h (B), 24h (C) | Idem | A: e-learning; B-C: presenza | A: e-learning/videoconf.; B-C: presenza/videoconf. | RSPP: 40h, ASPP: 20h ogni 5 anni | Invariato |
CSP/CSE | 120h | Idem | Modulo giuridico in e-learning | Idem | 40h ogni 5 anni | Invariato |
Ambienti confinati | Variabile | 4h teorico + 8h pratico | Non uniformata | Teoria videoconf., pratica in presenza | Non definito | 4h pratica ogni 5 anni |
Uso attrezzature | 8-10h | 4h teorico + 6-7h pratico | Solo presenza | Solo presenza | Ogni 5 anni, variabile | Invariato |
Scadenze chiave
Il tempo per adeguarsi non è infinito. Il nuovo Accordo fissa scadenze precise: ecco le date da segnare in agenda per non rischiare di rimanere indietro.
- Aggiornamento obbligatorio preposti entro 24 maggio 2026;
- Adeguamento datori di lavoro RSPP entro 24 maggio 2027.
Nota: La formazione pregressa è riconosciuta valida, ma soggetta ai nuovi obblighi di aggiornamento.
FAQ
Chi può erogare la formazione secondo il nuovo Accordo?
Possono erogare la formazione Regioni e Province autonome, INAIL, istituti scolastici, università, organismi paritetici, associazioni sindacali comparativamente rappresentative, enti di formazione accreditati regionalmente e aziende che formano esclusivamente i propri lavoratori se dotate di idonee strutture e personale.
Quali sono i requisiti obbligatori per i formatori?
I formatori devono avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa o 1 anno se in possesso di laurea coerente, 24 ore di formazione in didattica per adulti, 8 ore di aggiornamento biennale e superare verifiche periodiche documentate.
In cosa consiste il Fascicolo del corso?
È l’insieme documentale obbligatorio contenente il progetto formativo, registri presenze, verbali di verifica dell’apprendimento e test finali, da conservare per almeno 10 anni.
La videoconferenza è equiparata alla presenza?
Sì, a condizione che vi sia interazione continua docente/discenti, verifica dell’identità, registrazione dei log di accesso e conservazione delle registrazioni su richiesta degli organi di vigilanza.
È possibile fare formazione in e-learning?
Solo per moduli teorici. La formazione pratica e quella per preposti deve avvenire in presenza o videoconferenza sincrona.
Come funziona il registro presenze digitale?
Il registro digitale deve essere autenticato tramite firma elettronica avanzata, OTP o credenziali univoche e conservato per 10 anni.
Quali sono le nuove durate e aggiornamenti per i preposti?
12 ore di formazione iniziale (in presenza o VSC) e aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni.
Entro quando occorre adeguarsi al nuovo Accordo?
Entro il 24 maggio 2026 per l’aggiornamento dei preposti già formati e il 24 maggio 2027 per l’adeguamento dei datori di lavoro RSPP.
Qual è il periodo di transizione previsto dal nuovo Accordo?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede un periodo transitorio di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore (24 maggio 2025). Durante questo periodo, aziende e formatori possono continuare ad applicare le disposizioni previgenti, ma devono adeguarsi completamente entro il 24 maggio 2026. Dopo questa data, tutti i percorsi formativi dovranno essere conformi ai nuovi requisiti previsti dall’Accordo.
È previsto il riconoscimento dei crediti per la formazione pregressa?
Sì. La formazione svolta in conformità all’Accordo del 2011 è riconosciuta come valida e costituisce credito formativo permanente, a condizione che sia stata erogata nel rispetto delle disposizioni allora vigenti. Tuttavia, per alcune figure come i preposti e i datori di lavoro RSPP, è obbligatorio procedere agli aggiornamenti previsti dal nuovo Accordo entro le scadenze stabilite.
I formatori devono obbligatoriamente avere una formazione in andragogia?
Sì, l’Accordo richiede che tutti i formatori abbiano almeno 24 ore di formazione specifica in didattica per adulti (andragogia). Non sono previste deroghe: è un requisito fondamentale per assicurare competenze didattiche adeguate. Sono riconosciuti corsi universitari o percorsi formativi equivalenti che documentino l’acquisizione di tali competenze.
È obbligatorio inserire un codice univoco sugli attestati di formazione?
Sì. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 prevede che ogni attestato rilasciato debba riportare un codice identificativo univoco. Questo codice serve per garantire la tracciabilità e autenticità dell’attestato, permettendo la verifica della validità da parte degli enti di controllo.
Il codice deve essere registrato e conservato nel Fascicolo del Corso e deve permettere un collegamento diretto tra l’attestato e il registro delle presenze e i log di partecipazione.
Per approfondimenti scarica il testo ufficiale dell’ALLEGATO A del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Il nostro supporto
Navigare tra i nuovi obblighi formativi può essere complesso. Affidarsi a un partner esperto fa la differenza per trasformare l’adeguamento normativo in un’occasione di crescita per l’azienda.
Siamo al fianco di aziende, formatori e RSPP per garantire la piena conformità al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. Offriamo:
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