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Apprendistato

Secondo la disciplina degli standard formativi (DGR 8-2309 del 20/11/2020) Forte Chance ETS eroga le attività di formazione per gli apprendisti grazie al contributo di Regione Piemonte ed Unione Europea, in particolar modo mediante il Programma FSE+ 2021-2027.
L’Avviso Pubblico 22-24 finanzia l’offerta formativa per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante per i giovani di età fra i 18 e i 29 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226), con la seguente durata dei percorsi:

  • 120 ore se l’apprendista è privo di titolo o se è in possesso di titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza media)
  • 80 ore se l’apprendista è in possesso di un titolo di formazione o istruzione secondaria di secondo grado (qualifica o diploma professionale conseguiti ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005 o diploma di istruzione secondaria superiore)
  • 40 ore se l’apprendista è in possesso di un titolo di istruzione terziaria (Livello EQF 5 o superiore)

Per gli “apprendisti di ricollocazione” (over 30 beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione) è disponibile una formazione di base e trasversale di 40 ore, sebbene non sia obbligatoria in ragione delle pregresse esperienze lavorative.
L’offerta formativa pubblica risulta particolarmente efficace nel fare acquisire e nel potenziare, oltre alle competenze di base e trasversali già citate, le capacità di apprendimento nel contesto lavorativo.
Gli interventi, inoltre, sono conformi ai Principi Orizzontali (art. 9 Regolamento UE 2021/1060) e in relazione quindi al rispetto dei diritti fondamentali, alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, all’accessibilità per le persone con disabilità e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Che cos’è il contratto di apprendistato?

L’apprendistato professionalizzante è un contratto che ha come obiettivo il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, determinata dalle parti del contratto, sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento.

L’apprendistato professionalizzante è un contratto che ha due obiettivi fondamentali:

  • l’inserimento/reinserimento lavorativo
  • il conseguimento di una qualificazione professionale attraverso l’attività lavorativa e una formazione sia di base e trasversale che tecnico-professionale 

Chi può essere assunto con l’apprendistato professionalizzante?

Possono essere assunti giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, e lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione* o del trattamento di integrazione salariale a seguito di un Accordo di transizione occupazionale**, senza limiti di età.

* Naspi, Aspi, MiniAspi, Indennità speciale di disoccupazione edile, Dis-Coll

** Art. 22-ter D.Lgs 148/2015

Quali sono i vantaggi per il datore di lavoro?

Il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico.

Agevolazioni contributive

Benefici economici

Incentivi normativi

Vantaggi operativi

Per le imprese fino a 9 dipendenti, assumendo un giovane con contratto di apprendistato, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è, oltre all’1,61% previsto dalla L. 92/2012, rispettivamente dell’1,5% il primo anno, del 3% il secondo anno, e del 10% a partire dal terzo anno e, in caso di consolidamento del contratto, per i dodici mesi successivi. Per le imprese sopra i dieci dipendenti, l’aliquota è sempre del 10%.

Fonte (aggiornata al 17/01/2024)

La normativa permette di inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscergli una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, ­ secondo le indicazioni del contratto collettivo applicato.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, come, ad esempio, nel computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999.

Il datore di lavoro ha la possibilità di personalizzare la formazione dell’apprendista sul proprio modello aziendale e sulle proprie modalità produttive e di erogazione dei servizi, poichè la disciplina rimette all’impresa la gestione e la responsabilità della formazione.

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Quali sono i vantaggi per l'apprendista?

L’apprendista ottiene un apprendimento “on the job” e una formazione svolta in parte sul posto di lavoro e in parte presso strutture accreditate, oltre alle seguenti tutele derivanti dal contratto:

  • assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
  • assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia;
  • assicurazione contro la malattia;
  • possibilità di richiedere l’assegno per il nucleo familiare;
  • possibilità di accedere alla Naspi;
  • maternità/paternità.

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Quali sono gli adempimenti formativi?

Formazione tecnico-professionale

Formazione di base e trasversale

Erogata dall’impresa sul luogo di lavoro, con riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da accordi interconfederali.

Con possibilità di avvalersi dell’offerta pubblica finanziata regionale: se l’impresa decide di avvalersene, deve iscrivere l’apprendista, entro 10 giorni dalla comunicazione di assunzione, presso uno degli operatori presenti nel catalogo tramite il portale “Gestione Apprendistato”

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